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PROTOCOLLO D'INTESA
tra
Società Italiana degli Autori ed Editori con sede legale in Roma viale della Letteratura 30, nella persona del Dr. Vito ALFANO partita IVA 00987061009, cod. fisc. 013336610587 (di seguito per brevità denominata "S.I.A.E.")
e
Associazione Videoteche - Mediateche Italiane con sede legale in Cesena (FO) presso Centro Culturale San Biagio via Aldini 24 partita IVA 90043670406 ( di seguito, per brevità, denominata "AVI" ) in persona di Piero Colussi
1 - Nell'ambito delle attività di conservazione dell'opera filmica, si concorda di riconoscere come "servizi videotecari di pubblica utilità" gli archivi finalizzati a raccogliere, conservare e valorizzare a scopo di studio e di ricerca, le opere filmiche riprodotte su supporto magnetico (videocassette) elettronico e digitale (DVD e CDRom). Sono "servizi videotecari di pubblica utilità" gli archivi operanti presso le biblioteche, le scuole e le università di ogni ordine e grado, gli istituti di ricerca e le fondazioni di chiara fama culturale, gli Enti Locali, lo Stato nelle sue diverse articolazioni, le associazioni culturali regolarmente iscritte negli appositi albi comunali provinciali e regionali. Lo statuto o regolamento o disciplinare di funzionamento di ciascun archivio, recante in premessa il carattere non lucrativo del servizio, deve essere a disposizione presso le competenti sedi SIAE.
2 - Fra la Siae e gli aderenti all'AVI si conviene che per le attività di prestito dei servizi videotecari, servizi riconosciuti dall'art.69 della legge n. 633/1941, tutte le videocassette date in prestito ovvero sulle videocassette dei servizi videotecari di pubblica utilità in prestito all'utenza sia necessario, al fine di combattere la pirateria, apporre un bollino Siae. Il materiale in possesso della videoteca e sprovvisto di bollino Siae in quanto originato da videoregistrazioni/fissioni televisive o perché acquistato all'estero e qualora questo materiale sia destinato al prestito esso deve essere sottoposto ad apposizione di regolare bollino Siae presso le sedi competenti.
Tale bollino andrà richiesto alla locale sede Siae, indicando dell'opera che la videocassetta contiene. La Videoteca/Biblioteca/Mediateca dovrà corrispondere alla Sede la somma di £ 35 o € 0,0181come stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2001 (Gazzetta Ufficiale 21/01/2002) trattandosi di contrassegno apposto su supporti distribuiti gratuitamente.
La Sede Siae provvederà alla vidimazione della richiesta, alla consegna dei bollini con il minimo possibile di formalità e nell'arco di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta.
Pertanto tutte le videocassette presenti nell'archivio di un servizio videotecario di pubblica utilità saranno munite di regolare bollino Siae qualora destinate al prestito esterno.
Costituisce invece eccezione la cosiddetta copia unica o di salvataggio prevista in legge dall'art. 3 comma 1bis della legge 248/2000 (ex art. 69 della legge 22 aprile 1941) o comunque tutte le videocassette che per particolari motivi non saranno ammesse al prestito esterno e saranno usate solo in consultazione interna.
Su questa copia verrà apposta un'apposita etichetta che segnalerà trattarsi di copia di salvataggio.
3 - Si conviene inoltre di calcolare ai sensi dell'art.69 delle Legge n.633/41 il periodo dopo il quale l'opera in videocassette può accedere al prestito dalla prima data (giorno, mese, anno) di immissione nel mercato cinematografico.
4 - Infine, si conviene che per le proiezioni pubbliche la videoteca dovrà corrispondere il diritto d'autore alla Siae e ottenere la necessaria autorizzazione dagli aventi diritto. Per le proiezioni interne, alla videoteca/biblioteca/mediateca e considerate plurisoggettive, perché effettuate su richiesta di più utenti, nulla sarà dovuto.
5 - Il presente protocollo potrà essere soggetto a revisione ove mutassero i dettati normativi in materia.
9 ottobre 2002
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