PROTOCOLLO D'INTESA

[ Copia approvata dall’Assemblea AVI di venerdì 4 dicembre 2009  e dalla SIAE il 16 dicembre 2009 ]

 

tra


Società Italiana degli Autori ed Editori con sede legale in Roma viale della Letteratura 30, nella persona del Dr. Vito ALFANO partita IVA 00987061009, cod. fisc. 013336610587 (di seguito per brevità denominata "S.I.A.E.")

e


Associazione Videoteche - Mediateche Italiane con sede legale in Cesena (FO) presso Centro Culturale San Biagio via Aldini 24 partita IVA 90043670406 ( di seguito, per brevità, denominata "AVI" ) in persona di Piero Colussi 

 

  1. Nell'ambito delle attività di conservazione dell'opera filmica – ai fini del presente accordo -  si concorda di riconoscere come "servizi mediatecari/bibliotecari/videotecari di pubblica utilità" gli archivi finalizzati a raccogliere, conservare e valorizzare a scopo di studio e di ricerca, le opere audiovisive nei più diversi supporti analogici o digitali. 
    Sono "servizi mediatecari/bibliotecari/videotecari di pubblica utilità" gli archivi operanti presso le biblioteche, le scuole e le università di ogni ordine e grado, gli istituti di ricerca e le fondazioni culturali, gli Enti Locali, lo Stato nelle sue diverse articolazioni, le associazioni culturali regolarmente iscritte negli appositi albi comunali, provinciali e regionali.  
     
  2. Fra la SIAE e gli aderenti all'AVI, in regola con l’iscrizione annuale all’Associazione, si conviene che - per le attività di prestito dei servizi mediatecari/bibliotecari/videotecari, che rientrino nella previsione dell’ art.69 della legge n. 633/1941 – su tutti gli audiovisivi ammessi al prestito ovvero sugli audiovisivi dei servizi mediatecari/bibliotecari/videotecari di pubblica utilità in prestito all'utenza, al fine di combattere il fenomeno della pirateria, venga apposto il bollino SIAE. Gli audiovisivi in possesso della mediateca/biblioteca/videoteca e sprovvisti di bollino SIAE in quanto originati da videoregistrazioni/fissioni televisive o perché acquistati all'estero, se  destinati al prestito, devono essere regolarmente dotati di bollino SIAE, acquisibile, previa formale richiesta, presso le competenti sedi territoriali. 
    Tale bollino andrà richiesto alla sede SIAE regionale, indicando il titolo dell'opera che il supporto contiene. La mediateca/biblioteca/videoteca  dovrà corrispondere alla sede SIAE di competenza la somma di  € 0,0181 come stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2001 (Gazzetta Ufficiale 21/01/2002) trattandosi di contrassegno apposto su supporti distribuiti gratuitamente. 
    La sede SIAE territorialmente competente provvederà all’espletamento della richiesta e alla consegna dei bollini con il minimo possibile di formalità e possibilmente entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta.
    Pertanto tutti gli audiovisivi presenti nell'archivio di un servizio mediatecario/bibliotecario/videotecario di pubblica utilità saranno munite di regolare bollino SIAE qualora disponibili al prestito esterno. 
    Costituisce invece eccezione la cosiddetta copia unica o di salvataggio prevista in legge dall'art. 3 comma 1bis della legge 248/2000 (ex art. 69 della legge 22 aprile 1941) o comunque tutti i supporti audiovisivi che per particolari motivi non saranno ammessi al prestito esterno e saranno disponibili solo in consultazione interna. 
    Su questa copia verrà apposto un bollino fornito dall’AVI che segnalerà trattarsi di “copia di salvataggio”.
     
  3. Per il prestito eseguito da mediateche/biblioteche/videoteche ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, si conviene di calcolare, ai sensi dell'art.69 delle Legge n.633/41, un periodo non inferiore ai 18 mesi dal primo atto di esercizio di distribuzione, ovvero del primo atto di trasferimento del supporto nel quale è incorporata l’opera o la sequenza di immagini in movimento ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno 24 mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini.
     
  4. Infine, si conviene che per le proiezioni pubbliche la mediateca/biblioteca/videoteca  dovrà corrispondere il diritto d'autore alla SIAE e ottenere la necessaria autorizzazione dagli aventi diritto. Per le proiezioni interne alla mediateca/biblioteca/videoteca, [regolarmente iscritta all'AVI], e considerate plurisoggettive, perché effettuate per più utenti identificabili, nulla sarà dovuto.
    Allo stesso modo si intenderà proiezione interna l’uso dei monitor di computer per la visione e consultazione di filmati e la trasmissione su schermi televisivi interni alla mediateca/biblioteca/videoteca, [regolarmente iscritta all'AVI], di filmati diversi. Per questi schermi/monitor nulla sarà dovuto.
     
  5. Il presente protocollo potrà essere soggetto a revisione ove mutassero i dettati normativi in materia. 
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