FAQ Il diritto d'autore per le videoregistrazioni in biblioteca.
A cura dell'avv. Andrea Sirotti Gaudenzi e del Gruppo di Lavoro sul diritto d'autore interno ad A.V.I.
Bollinatura dei supporti audiovisivi
L’art. 2 del Protocollo AVI/SIAE prevede che per le attività di prestito dei servizi che rientrino nella previsione dell’art. 69 l.d.a., «su tutti gli audiovisivi ammessi al prestito ovvero sugli audiovisivi dei servizi mediatecari/bibliotecari/videotecari di pubblica utilità in prestito all'utenza, al fine di combattere il fenomeno della pirateria, venga apposto il bollino SIAE» (art. 2, par. 1). Il riferimento all’art. 69 l.d.a. rende indispensabile l’apposizione del contrassegno su fonogrammi e videogrammi che contengano «opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione, ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini». Quindi, il Protocollo AVI/SIAE, richiamando la norma di legge, impone che su tutti i supporti contenenti opere audiovisive destinati al prestito sia apposto il bollino SIAE. In particolare, l’adesione al Protocollo rende necessaria l’applicazione del contrassegno SIAE anche su supporti acquisiti all’estero, benché la misura della bollinatura sia presente solo in Italia (e, peraltro, sia stata oggetto di giudizio di legittimità comunitaria davanti alla Corte di Giustizia).
Il Protocollo AVI/SIAE dispone che «tutti gli audiovisivi presenti nell’archivio … saranno muniti di regolare bollino SIAE qualora disponibili al prestito esterno» (art. 2, par. 4). Nessun obbligo di «bollinatura» è espresso con riferimento alle copie uniche o di salvataggio e comunque ai supporti audiovisivi che non sono ammessi al prestito esterno e sono disponibili solo in consultazione interna. Ai sensi del Protocollo, su queste copie viene semplicemente apposto un bollino di AVI in virtù del quale si segnala il fatto che la copia debba intendersi copia di salvataggio (e comunque non ammessa al prestito).
Consultazione interna alla biblioteca
Si ritiene che la legge n. 633/41 e il Protocollo AVI/SIAE non si oppongano a tale ipotesi. Infatti, la copia in questione non è destinata al prestito.

Tuttavia, tale operazione deve comunque rispettare quanto disposto dall’art. 60 l.d.a. in merito all’unicità della copia di salvataggio. Pertanto, all’interno della Biblioteca può essere conservata un’unica copia di salvataggio.
Copie di salvataggio
Si ritiene che sia possibile, in quanto ammessa, la realizzazione il cambio del supporto qualora quello precedente non risulti più conforme agli standard tecnici oppure risulti danneggiato.
La copia di salvataggio è un unico esemplare, come indicato dall’art. 69 l.d.a.
L’art. 2 del Protocollo AVI/SIAE non consente il prestito della copia di salvataggio.
E’ possibile l’utilizzo di materiali audiovisivi e di altre opere tutelate dal diritto d’autore a condizione che siano rispettate le disposizioni espresse dall’art. 70 l.d.a., che consente «il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico… se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purchè non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera». Ovviamente, l’art. 70 l.d.a. non consente la riproduzione integrale delle opere, tanto che la giurisprudenza tende ad escludere dall’applicazione di tale previsione la categoria delle opere dell’arte figurativa (per le quali la citazione stessa comporterebbe nella maggior parte delle ipotesi la riproduzione integrale). Con specifico riferimento alla rete Internet, il comma 1 bis dello stesso art. 70 l.d.a. prevede che la pubblicazione a titolo gratuito attraverso Internet di «immagini e musiche» sia ammessa solo se effettuata con tecniche che consentano la riproduzione «a bassa risoluzione» o che comportino la riproduzione delle opere «degradate» esclusivamente per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Peraltro, la stessa norma prevede che un decreto del Ministero per i beni e le attività culturali fissi le modalità e le determinazioni di tale uso didattico o scientifico. Tuttavia, allo stato, il decreto non è ancora stato emanato.
Un caso diverso è invece costituito dalla scelta di ospitare materiali audiovisivi su un server interno, avente l’unica finalità di consentire la loro consultazione interna.
In relazione a tale caso, si veda il Punto relativo alla "Consultazione interna alla biblioteca".
Al quesito non è facile dare una risposta univoca, in considerazione della problematica applicazione di norme di diritto internazionale privato. Ad ogni modo, si deve rilevare che la possibilità di effettuare la copia di backup è un diritto riconosciuto all’utente legittimo dalle norme comunitarie e nazionali in tema di proprietà intellettuale. Pertanto, si ritiene che non sia possibile che il titolare (straniero) dei diritti ponga un divieto alla realizzazione della (legittima) copia di salvataggio del supporto effettuata per usi consentiti (ad esempio, al fine di preservare l’originale) sul territorio nazionale italiano.
La copia presuppone la titolarità della licenza d’uso sull’opera. Quindi, non è ammessa la «copia della copia». E’ necessario che la biblioteca/videoteca disponga almeno di una licenza (nel caso di registrazione televisiva di un film da parte di una biblioteca/videoteca sarebbe assai arduo dimostrare che si tratta di una «copia privata» ammessa dalla legge).
Proiezione pubblica/plurisoggettiva
Il Protocollo AVI/SIAE dispone espressamente che per le proiezioni pubbliche, il soggetto aderente ad AVI debba «corrispondere il diritto d’autore alla SIAE e ottenere la necessaria autorizzazione dagli aventi diritto» (art. 4).
L’autorizzazione alle proiezioni pubbliche può essere concessa dagli aventi diritto sia a titolo gratuito che a titolo oneroso.

Invece, per le proiezioni plurisoggettive nulla è dovuto a SIAE.

Si ricorda che con l’espressione “proiezione plurisoggettiva”, ai sensi del Protocollo AVI/SIAE, si deve intendere una proiezione che sia effettuata sulla base di una preventiva richiesta scritta formulata da parte di un gruppo di utenti, singolarmente indicati nella richiesta scritta. Tale proiezione potrà essere autorizzata con l’unico fine di rendere possibile la consultazione contemporanea di una stessa opera da parte di più utenti contemporaneamente esclusivamente allìinterno dei locali della Biblioteca.

Alla svolgimento della suddetta proiezione non potrà essere data alcuna forma di pubblicità al pubblico e vi saranno ammessi esclusivamente gli utenti che ne abbiano fatto richiesta.
Quando si tratta di proiezioni pubbliche i diritti vanno corrisposti a SIAE, secondo quanto previsto dalProtocollo AVI/SIAE (art. 4).

Inoltre, è indispensabile ottenere la necessaria autorizzazione alla proiezione da parte degli aventi diritto sul DVD. Ad esempio, sarà necessario rivolgersi sia all’editore sia al titolare dei diritti di distribuzione dell’opera, qualora si tratti di due soggetti differenti.
La citazione di una parte dell’opera è consentita direttamente dall’art. 70 l.d.a., che la consente qualora la stessa sia effettuata «per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purchè non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera». Il limite richiesto dalla stessa legge è che nel caso in cui la citazione sia effettuata a fini di insegnamento o di ricerca scientifica, l’utilizzo avvenga «per finalità illustrative e non per fini commerciali».
Videoregistrazioni di lezioni/conferenze/seminari/eventi in ambito universitario/scolastico, sia aperte al pubblico come solo interne
Videoregistrazione di un evento o di una performance tenutasi in luogo pubblico (per es. uno spettacolo di danza in una piazza) eseguite da terzi consegnate/donate alla videoteca/biblioteca
Perché la ripresa si possa considerare legittima, è necessario che la ripresa dello spettacolo sia stata autorizzata dai titolari dei diritti. Quindi, per quanto la videoteca sia “terza” rispetto ai rapporti tra titolari dei diritti e soggetto che ha effettuato le riprese audio/video, è opportuno che la stessa verifichi la piena legittimità delle riprese al soggetto cedente il supporto.
Sono ammessi consultazione e prestito se la registrazione è in regola con l’autorizzazione da parte dei titolari dei diritti.
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